Art. 5.

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta al

 

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comune nel cui territorio essa insiste ovvero, nel caso previsto all'articolo 1, comma 3, ai due comuni, secondo le modalità stabilite al medesimo comma.
      2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o da due comuni, ai sensi del comma 1, attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società avente sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, che gestisce l'esercizio in regime di concessione rilasciata dal comune o dai due comuni ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
      3. La concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata alla società in possesso dei seguenti requisiti:

          a) che sia costituita in società di capitali;

          b) in cui nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società stessa;

          c) che abbia un capitale sociale non inferiore a 7.500.000 euro.